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IVA svizzera 2026 per PMI: basi, aliquote, esclusioni e non controprestazioni

L'IVA grava il consumo finale con l'8,1 %, il 2,6 % o il 3,8 %; sussidi e donazioni non sono controprestazioni. La guida spiega aliquote, esclusioni, imposta precedente e metodi con tre casi di PMI calcolati.

25 min di lettura03.11.2026ITCH
Schreiner prüft in seiner Werkstatt die MWST-Abrechnung auf dem Tablet, daneben Belege und Taschenrechner

L'IVA svizzera è un'imposta sul consumo con deduzione dell'imposta precedente: Lei assoggetta le Sue prestazioni all'8,1 %, al 2,6 % o al 3,8 % e deduce l'imposta pagata sugli acquisti (art. 1 e 25 LIVA). Non ogni flusso di denaro è una controprestazione. Sussidi, donazioni, dividendi, risarcimenti e altri dieci flussi sono non controprestazioni ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIVA: non sono soggetti all'IVA. Per i sussidi deve però ridurre proporzionalmente l'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA); per le donazioni no.

L'essenziale

  • Tre aliquote dal 1.1.2024: 8,1 % normale, 2,6 % ridotta, 3,8 % settore alberghiero (art. 25 LIVA).
  • È imponibile ogni prestazione eseguita in Svizzera dietro controprestazione, salvo eccezioni di legge (art. 18 cpv. 1 LIVA).
  • Dodici flussi non sono considerati controprestazione in mancanza di prestazione, dai sussidi agli emolumenti per attività sovrane (art. 18 cpv. 2 lett. a–l LIVA).
  • Riduzione dell'imposta precedente solo per sussidi, tasse turistiche e contributi di fondi (art. 33 cpv. 2 LIVA; art. 75 OIVA).
  • Le prestazioni escluse costano la deduzione dell'imposta precedente (art. 21 e 29 LIVA), le esportazioni esenti no (art. 23 LIVA).
  • Aliquote saldo fino a CHF 5 024 000 di cifra d'affari e CHF 108 000 d'imposta all'anno (art. 37 cpv. 1 LIVA).
  • Regola: controprestazioni convenute; su richiesta, controprestazioni ricevute (art. 39 LIVA).
  • Prescrizione dopo 5 anni, assoluta dopo 10; documenti conservati fino alla prescrizione assoluta (art. 42 e 70 LIVA).

Come funziona l'IVA

La Confederazione riscuote l'IVA come imposta generale sul consumo, secondo il sistema dell'imposta netta sul valore aggiunto con deduzione dell'imposta precedente (art. 1 cpv. 1 LIVA). Lo scopo è imporre il consumo finale non imprenditoriale in Svizzera. Ogni impresa della catena aggiunge l'imposta ai propri prezzi e deduce quella fatturata dai fornitori. Economicamente solo il cliente finale sopporta l'imposta.

Il sistema comprende tre imposte: l'imposta sulle prestazioni eseguite in Svizzera, l'imposta sull'acquisto di servizi di imprese estere e l'imposta sull'importazione di beni (art. 1 cpv. 2 LIVA). Può dedurle tutte e tre come imposta precedente, nella misura in cui usa gli acquisti per la Sua attività imprenditoriale (art. 28 cpv. 1 LIVA).

Chi deve allestire il rendiconto

È contribuente chi raggiunge, in Svizzera e all'estero, CHF 100 000 di cifra d'affari annua da prestazioni non escluse (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Per le associazioni sportive o culturali gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la soglia è di CHF 250 000 (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA). Le non controprestazioni non contano per stabilire se Lei gestisce un'impresa (art. 10 cpv. 1bis lett. a LIVA). La notifica avviene entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA). Soglia, inizio e assoggettamento volontario sono spiegati nella risposta Da quale cifra d'affari bisogna iscriversi all'IVA?.

Prestazione e controprestazione

La legge definisce la prestazione come la concessione a terzi di un valore economico consumabile nell'aspettativa di una controprestazione (art. 3 lett. c LIVA). La controprestazione è il valore patrimoniale che il destinatario spende per ottenere la prestazione (art. 3 lett. f LIVA). Senza nesso tra pagamento e prestazione non vi è controprestazione. Qui entrano in gioco le non controprestazioni.

Le aliquote IVA 2026 e cosa rientra in ciascuna

Le aliquote non sono cambiate dal 1.1.2024. Le derrate servite al ristorante sono all'aliquota normale; da asporto vale l'aliquota ridotta se separa le due attività con misure organizzative (art. 25 cpv. 3 LIVA).

AliquotaApplicazione (scelta)Base legale
8,1 % normaletutte le prestazioni imponibili senza aliquota ridotta o speciale: artigianato, consulenza, software, ristorazione, bevande alcolicheart. 25 cpv. 1 LIVA
2,6 % ridottaacqua in condotta, derrate alimentari, bestiame, cereali, piante, foraggi e concimi, medicamenti, libri e giornali, libri elettronici, prodotti per l'igiene mestruale, radio e televisioneart. 25 cpv. 2 LIVA
2,6 % con opzioneprestazioni culturali e sportive dell'art. 21 cpv. 2 n. 14–16, se optaart. 25 cpv. 2 lett. c LIVA
3,8 % specialealloggio con colazione, al più tardi fino al 31.12.2027art. 25 cpv. 4 LIVA
0 % con imposta precedenteprestazioni esenti, in particolare esportazioni diretteart. 23 LIVA

Fonte: LIVA RS 641.20, art. 23 e 25 (stato 31.3.2025); AFC, aliquote IVA svizzere (consultato il 2.11.2026).

Il 29.11.2026 popolo e Cantoni votano sul finanziamento supplementare dell'AVS; l'aumento potrebbe entrare in vigore al più presto a inizio 2028 (admin.ch). L'aliquota normale passerebbe dall'8,1 all'8,5 %, quella speciale dal 3,8 al 4 %, quella ridotta resterebbe invariata (Parlamento, 19.6.2026, in tedesco). Per i rendiconti 2026 e 2027 non cambia nulla.

Calcolare l'IVA: lordo e netto

Partendo da un importo netto moltiplichi per 0,081: CHF 1 000 netti danno CHF 81 di IVA e CHF 1 081 lordi. Partendo da un importo lordo divida per 1,081 e moltiplichi per 0,081. Corrisponde al 7,493 % del lordo (8,1 ÷ 108,1, calcolato). Applicare l'8,1 % al lordo sovrastima l'imposta.

AliquotaNetto → IVALordo → IVAEsempio lordo CHF 540,50
8,1 %× 0,081÷ 1,081 × 0,081 = × 7,493 %CHF 40,50 di IVA, CHF 500 netti
2,6 %× 0,026÷ 1,026 × 0,026 = × 2,534 %CHF 13,70 di IVA, CHF 526,80 netti
3,8 %× 0,038÷ 1,038 × 0,038 = × 3,661 %CHF 19,79 di IVA, CHF 520,71 netti

Fonte: aliquote secondo l'art. 25 LIVA (stato 31.3.2025); conversione calcolata. Per un singolo importo usi il calcolatore IVA svizzero.

Imponibile, escluso, esente: tre categorie con effetti diversi

Ogni prestazione rientra in una sola categoria. La distinzione decide due cose: se fattura l'IVA e se recupera l'imposta precedente sui costi.

Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21)

Una prestazione esclusa non è imponibile finché non opta per la sua imposizione (art. 21 cpv. 1 LIVA). L'elenco dell'art. 21 cpv. 2 LIVA conta una trentina di numeri. Per una PMI contano soprattutto:

  • le cure mediche di medici, dentisti, fisioterapisti e professioni affini, se dispongono di un'autorizzazione all'esercizio della professione (n. 3); protesi e apparecchi ortopedici restano imponibili;
  • insegnamento, formazione e perfezionamento, corsi ed esami (n. 11);
  • quote sociali di associazioni senza scopo di lucro (n. 13) e tasse d'iscrizione a manifestazioni sportive (n. 15);
  • prestazioni di assicurazione e riassicurazione, nonché mediazione assicurativa (n. 18);
  • crediti, traffico dei pagamenti, commercio di titoli (n. 19);
  • vendita e locazione di fondi (n. 20 e 21); restano imponibili camere d'albergo, campeggi e posteggi locati separatamente.

Sui costi delle prestazioni escluse non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA). Se un acquisto serve a entrambi, corregge l'imposta precedente secondo la proporzione d'uso (art. 30 cpv. 1 LIVA).

L'opzione dell'art. 22

Può assoggettare volontariamente ogni prestazione esclusa, indicando l'imposta in fattura o dichiarandola nel rendiconto (art. 22 cpv. 1 LIVA). L'opzione è esclusa per assicurazioni, operazioni finanziarie e n. 23, nonché per i fondi che il locatario o l'acquirente usa esclusivamente a scopo abitativo (art. 22 cpv. 2 LIVA). Conviene tipicamente per la locazione di locali commerciali a locatari contribuenti: recupera l'imposta precedente su costruzione e manutenzione, il locatario deduce a sua volta l'imposta.

Prestazioni esenti dall'imposta (art. 23)

Sulle prestazioni esenti non è dovuta alcuna imposta (art. 23 cpv. 1 LIVA). Il caso principale è la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero (art. 23 cpv. 2 n. 1 LIVA). A differenza delle prestazioni escluse, conserva l'intera deduzione dell'imposta precedente. L'esportazione si prova con i documenti doganali.

CriterioEsclusa (art. 21)Esente (art. 23)Non controprestazione (art. 18 cpv. 2)
IVA sul ricavono, salvo opzionenono
Deduzione dell'imposta precedente sui costino (art. 29)sì, interasì; riduzione solo per lett. a–c (art. 33)
Conta per la sogliano (art. 10 cpv. 2)sìno, non è cifra d'affari
Opzione possibilesì, con eccezioni (art. 22)non necessariano
Esempi tipicicure, formazione, assicurazione, locazioneesportazione di benisussidio, donazione, dividendo

Fonte: LIVA RS 641.20, art. 10, 18, 21, 22, 23, 29, 33 (stato 31.3.2025).

Le non controprestazioni dell'art. 18 cpv. 2 LIVA

In mancanza di prestazione, dodici tipi di flussi non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2 LIVA). L'AFC lo riassume così per i sussidi: sono non controprestazioni e quindi non soggiacciono all'IVA (Info IVA 05, n. 1.3). La parola «segnatamente» nella legge indica che l'elenco non è esaustivo. Il criterio resta se al pagamento corrisponde una prestazione.

Lett.Non controprestazioneCaso tipico in una PMIRiduzione dell'imposta precedente
asussidi e altri contributi di diritto pubblicocontributo cantonale a un investimento, contributo comunale a un'associazionesì, proporzionale
bfondi di enti turistici da tasse turistiche di diritto pubblicoente turistico che impiega le tasse di soggiorno su incarico del Comunesì, proporzionale
ccontributi di fondi cantonali per acqua, acque di scarico o rifiutiimpianto di smaltimento, azienda dell'acquasì, proporzionale
ddonazionicontributo di sostenitore, liberalità privata senza contropartitano
econferimenti, mutui senza interessi, prestazioni di risanamento, rinunce a creditiaumento di capitale, postergazione di un azionistano
fdividendi e altre partecipazioni agli utilidistribuzione di una società figliano
gpagamenti compensativi di un fondo di settorecompensazione all'interno di un settoreno
hdepositi cauzionalideposito su imballaggi e paletteno
irisarcimenti, riparazione moraleindennità assicurativa dopo un danno a una macchinano
jindennità per attività dipendentionorari di amministratore, indennità di autorità, soldono
krestituzioni e aiuti all'esportazione esentesussidio all'esportazioneno
lemolumenti per attività sovraneemolumento di un ufficiono

Fonte: LIVA RS 641.20, art. 18 cpv. 2 e art. 33 (stato 31.3.2025); AFC, Info IVA 05 Sussidi e donazioni (consultato il 2.11.2026).

Quando un pagamento è un sussidio

L'AFC richiede tre condizioni cumulative: paga l'ente pubblico, non riceve alcuna controprestazione concreta e il versamento si fonda di regola su una base legale (Info IVA 05, n. 1.1). Se il Comune ordina una prestazione per il proprio fabbisogno, per esempio la ristrutturazione di un magazzino, vi è una controprestazione imponibile.

Dal 1.1.2025 vale in più: se un ente pubblico designa espressamente un versamento come sussidio nei confronti del beneficiario, esso è considerato sussidio (art. 18 cpv. 3 LIVA). La designazione Le deve essere comunicata individualmente; una banca dati dei sussidi non basta. Deve avvenire al più tardi 240 giorni dopo la fine del periodo fiscale del versamento, altrimenti è irrilevante (Info IVA 05, n. 1.4.10; art. 29 cpv. 2 OIVA).

Donazione o sponsorizzazione

Una donazione è una liberalità volontaria senza aspettativa di controprestazione (art. 3 lett. i LIVA). La menzione neutrale del donatore in una pubblicazione, anche ripetuta, con ditta e logo, resta una donazione. Anche i contributi di membri passivi e sostenitori a un'associazione sono donazioni. Vi è sponsorizzazione appena il beneficiario fornisce in cambio una prestazione pubblicitaria allo sponsor; il pagamento è allora imponibile (Info IVA 05, n. 2.2). Le donazioni non comportano mai una riduzione dell'imposta precedente (Info IVA 05, n. 2.1.2). Una liberalità di un ente pubblico è di regola un sussidio (Info IVA 05, n. 2.1.1). In breve: Le sovvenzioni e le donazioni ricevute da un'impresa sono soggette all'IVA?.

La riduzione dell'imposta precedente sui sussidi

Le non controprestazioni non comportano di regola alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Se riceve fondi secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. a–c, la riduce proporzionalmente (art. 33 LIVA). L'art. 75 OIVA regola il metodo su tre livelli.

SituazioneRiduzioneChiaveFonte
Fondi attribuiti a un settore senza imposta precedente (salari, attività esclusa)nessuna–art. 75 cpv. 1 OIVA; Info IVA 09, n. 2.3.1.1
Sussidio destinato a un oggettosolo imposta precedente sull'oggettosussidio ÷ costo dell'oggetto IVA inclusaart. 75 cpv. 2 OIVA; Info IVA 09, n. 2.3.2
Copertura di un disavanzo d'eserciziotutta l'imposta precedentesussidio ÷ (cifre d'affari IVA esclusa + non controprestazioni)art. 75 cpv. 3 OIVA; Info IVA 09, n. 2.3.3
Altro sussidiocome il disavanzo, oppure secondo i costi totalisussidio ÷ costi del conto economicoInfo IVA 09, n. 2.3.4
Semplificazione «imposizione occulta»come un'imposta sul sussidio8,1 ÷ 108,1 del sussidioInfo IVA 09, n. 2.3.5

Fonte: OIVA RS 641.201, art. 75 (stato 28.10.2026); AFC, Info IVA 09 Deduzione dell'imposta precedente, n. 2.3 (consultato il 2.11.2026).

Tre regole della prassi AFC valgono per tutte le varianti. Dichiara la riduzione alla cifra 420 del rendiconto IVA, le non controprestazioni stesse alle cifre 900 o 910; la chiave si arrotonda ad almeno due decimali (Info IVA 09, n. 2.3.8). La riduzione si effettua di regola al momento del versamento, al più tardi nell'ultimo rendiconto del periodo fiscale (Info IVA 09, n. 2.3.6). In caso di disavanzo d'esercizio segue un secondo passo: l'imposta precedente residua si corregge per le cifre d'affari escluse con una chiave senza le non controprestazioni (cifra 415). L'«imposizione occulta» non richiede autorizzazione, ma si applica almeno per un periodo fiscale. I dettagli in Come determinare la riduzione proporzionale dell'imposta precedente?.

Base di calcolo: su cosa si calcola l'imposta

L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 LIVA). Ne fa parte il rimborso di tutte le spese, anche se fatturate separatamente, come spese vive, porto o trasferte. Per le prestazioni a persone strettamente vincolate vale il prezzo tra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA).

Non rientrano nella base di calcolo l'IVA stessa, le voci transitorie che anticipa in nome e per conto del cliente e indica separatamente, e, nella vendita di un fondo, il valore del suolo (art. 24 cpv. 6 LIVA). Le spese giudiziarie anticipate da un avvocato per il cliente sono una voce transitoria tipica.

Metodo effettivo o aliquote saldo

Di regola il rendiconto segue il metodo effettivo: imposta sulla cifra d'affari più imposta sull'acquisto meno imposta precedente del periodo (art. 36 LIVA). Le piccole imprese possono applicare le aliquote saldo se la cifra d'affari imponibile non supera CHF 5 024 000 all'anno e l'imposta CHF 108 000 (art. 37 cpv. 1 LIVA). L'aliquota saldo è un'aliquota di settore che include forfettariamente l'imposta precedente. In fattura indica comunque l'aliquota legale (Info IVA 12, parte A).

CriterioMetodo effettivoMetodo delle aliquote saldo
Accessotutti i contribuentifino a CHF 5 024 000 di cifra d'affari e CHF 108 000 d'imposta all'anno (art. 37 cpv. 1)
Calcoloimposta sulla cifra d'affari meno imposta precedente (art. 36)cifra d'affari IVA inclusa × aliquota saldo (art. 37 cpv. 2)
Periodo di rendicontotrimestrale, mensile o annuale su richiestasemestrale, annuale su richiesta (art. 35)
Scelta all'iscrizionestandardentro 60 giorni dalla notifica del numero IVA (art. 78 OIVA)
Vincolo–ritorno alle aliquote saldo al più presto dopo tre anni (art. 37 cpv. 4)
Conviene pergrandi investimenti, esportazioni, eccedenze d'imposta precedentepochi costi gravati, fornitori di servizi

Fonte: LIVA RS 641.20, art. 35–37 (stato 31.3.2025); OIVA art. 78 (stato 28.10.2026); AFC, aliquote saldo e aliquote forfetarie (consultato il 2.11.2026).

L'AFC fa un esempio: un'architetta con aliquota saldo del 6,2 % dichiara CHF 216 200 di cifra d'affari semestrale IVA inclusa e deve CHF 13 404,40 (Info IVA 12, n. 1.2). Associazioni e fondazioni possono inoltre applicare le aliquote forfetarie (art. 37 cpv. 5 LIVA).

Controprestazioni convenute o ricevute

Il sistema di rendiconto stabilisce in quale periodo una fattura conta fiscalmente. La regola legale è il rendiconto secondo le controprestazioni convenute; su richiesta l'AFC autorizza quello secondo le controprestazioni ricevute (art. 39 cpv. 1–2 LIVA). Il sistema scelto vale almeno un periodo fiscale. L'AFC può imporre le controprestazioni ricevute se incassa una parte importante delle controprestazioni prima di fornire la prestazione (art. 39 cpv. 4 LIVA).

CriterioControprestazioni convenuteControprestazioni ricevute
Nascita del debito d'impostacon la fatturazione (art. 40 cpv. 1)con l'incasso (art. 40 cpv. 2)
Nascita dell'imposta precedenteal ricevimento della fatturaal pagamento
Fattura del 10.12.2026 pagata il 15.1.2027rendiconto del 4° trimestre 2026rendiconto del 1° trimestre 2027
Perdite su debitoricorrette in seguito (art. 41)scompaiono da sé
Autorizzazionenessunarichiesta all'AFC (art. 39 cpv. 2)

Fonte: LIVA RS 641.20, art. 39–41 (stato 31.3.2025).

Per acconti e fatture parziali il debito nasce anche nel sistema convenuto con l'incasso o con la fattura parziale (art. 40 cpv. 1 lett. b–c LIVA). Vedi L'IVA si conteggia secondo le controprestazioni convenute o ricevute?.

Periodi di rendiconto, termini e fattura

Periodi di rendiconto

Il periodo fiscale è l'anno civile (art. 34 LIVA). Al suo interno il rendiconto è trimestrale, semestrale con le aliquote saldo (art. 35 cpv. 1 LIVA). Su richiesta è mensile in caso di eccedenze regolari d'imposta precedente, oppure dal 1.1.2025 annuale se la cifra d'affari imponibile non supera CHF 5 005 000 (art. 35 cpv. 1bis LIVA). Con il rendiconto annuale paga con il metodo effettivo tre rate il 30 maggio, il 30 agosto e il 30 novembre, con le aliquote saldo una rata il 30 agosto (AFC, rendiconto annuale). Il rendiconto annuale va mantenuto almeno un periodo fiscale (art. 35a LIVA).

Termini

Rendiconto e pagamento sono dovuti entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 cpv. 1 e art. 86 cpv. 1 LIVA). Nel 2026 un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 4,0 % (ordinanza del DFF sui tassi d'interesse, allegato 2). Tutte le scadenze, la proroga e il pagamento rateale: Entro quale termine presentare il rendiconto IVA?.

Fattura

La fattura indica nome, luogo e numero IVA del fornitore, nome e luogo del cliente, data o periodo della prestazione, genere ed entità, la controprestazione nonché aliquota e importo dell'imposta; se l'imposta è compresa nel prezzo basta l'aliquota (art. 26 cpv. 2 LIVA). Gli scontrini di cassa fino a CHF 400 non devono indicare il cliente (art. 57 OIVA).

Correzione, prescrizione, conservazione

Gli errori scoperti in sede di chiusura si correggono al più tardi nel rendiconto del periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio (art. 72 cpv. 1 LIVA). Il diritto dell'AFC di determinare l'imposta si prescrive cinque anni dopo la fine del periodo fiscale, in ogni caso dopo dieci anni (art. 42 cpv. 1 e 6 LIVA). Libri e giustificativi si conservano fino alla prescrizione assoluta, i documenti sui fondi 20 anni (art. 70 cpv. 2–3 LIVA).

Esempi concreti

Falegnameria Graf SA, San Gallo, 12 collaboratori: contributo cantonale a un essiccatoio

La falegnameria applica il metodo effettivo con rendiconto trimestrale. Nel 2026 realizza CHF 1 800 000 di cifra d'affari imponibile IVA esclusa. Per un nuovo essiccatoio per legno a basso consumo di CHF 216 200 IVA inclusa, di cui CHF 16 200 di IVA, il Cantone di San Gallo versa CHF 60 000; la decisione designa espressamente l'importo come sussidio.

  1. Imposta sulla cifra d'affari: CHF 1 800 000 × 8,1 % = CHF 145 800.
  2. Il sussidio è destinato a un oggetto. Chiave: CHF 60 000 ÷ CHF 216 200 = 27,75 % (Info IVA 09, n. 2.3.2).
  3. Riduzione: CHF 16 200 × 27,75 % = CHF 4 495,50 alla cifra 420. Restano deducibili CHF 11 704,50.
  4. Altra imposta precedente 2026: CHF 52 000, non ridotta, perché il sussidio riguarda solo l'essiccatoio.
  5. Dopo un danno d'acqua l'assicurazione versa CHF 8 000 di risarcimento: una non controprestazione della lett. i, senza riduzione (art. 33 cpv. 1 LIVA).
  6. Credito fiscale 2026: CHF 145 800 − CHF 52 000 − CHF 11 704,50 = CHF 82 095,50.

Con l'«imposizione occulta» la signora Graf arriverebbe a CHF 60 000 × 8,1 ÷ 108,1 = CHF 4 495,84 di riduzione, praticamente lo stesso importo (Info IVA 09, n. 2.3.5). Se il Cantone versa in più un contributo al salario di una collaboratrice in reinserimento, nessuna riduzione è dovuta, perché sui salari non grava imposta precedente.

Fisioterapia Lea Moser, Winterthur, 4 collaboratori: cure e vendita di prodotti

Lo studio realizza CHF 420 000 con cure prescritte dal medico; la signora Moser dispone di un'autorizzazione all'esercizio. Queste cifre d'affari sono escluse (art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) e non contano per la soglia. Nel 2026 vende bende, attrezzi da allenamento e prodotti per la cura per CHF 104 000.

  1. Cifra d'affari determinante: solo la vendita, CHF 104 000 ≥ CHF 100 000 (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Lo studio diventa contribuente e si notifica entro 30 giorni.
  2. Nel 2027 la signora Moser aumenta i prezzi dell'8,1 % e vende per CHF 112 424 IVA inclusa.
  3. IVA dovuta: CHF 112 424 × 8,1 ÷ 108,1 = CHF 8 424.
  4. Imposta precedente su CHF 50 000 netti di acquisti di merce: CHF 4 050, interamente deducibile.
  5. Imposta precedente su affitto e lettini: non deducibile nella misura in cui servono alle cure (art. 29 LIVA); la quota dei locali usata per la vendita si corregge secondo l'art. 30 LIVA.
  6. Credito fiscale 2027 senza quota locali: CHF 8 424 − CHF 4 050 = CHF 4 374.

Optare per l'imposizione delle cure sarebbe possibile (art. 22 LIVA), ma renderebbe ogni trattamento più caro dell'8,1 % per pazienti e assicuratori.

Unihockey Club Seeland, Bienne, gestito a titolo onorifico: sponsorizzazione o donazione

L'associazione incassa ogni anno: quote sociali CHF 85 000 e tasse d'iscrizione CHF 20 000 (entrambe escluse), sponsorizzazione con pubblicità su cartelloni e maglie CHF 160 000, negozio del club CHF 25 000, contributi di sostenitori CHF 45 000 con menzione neutrale nel rapporto annuale e un contributo comunale di CHF 30 000 al disavanzo d'esercizio, designato espressamente come sussidio.

  1. Variante A: cifra d'affari imponibile CHF 160 000 + CHF 25 000 = CHF 185 000 < CHF 250 000. L'associazione è esentata dall'assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA).
  2. Variante B: dal 2027 uno sponsor principale paga CHF 70 000 in più per pubblicità sui social media. Imponibile: CHF 230 000 + CHF 25 000 = CHF 255 000 ≥ CHF 250 000. L'associazione diventa contribuente.
  3. Entrate complessive: cifre d'affari CHF 360 000 + non controprestazioni CHF 75 000 = CHF 435 000 (art. 75 cpv. 3 OIVA).
  4. Riduzione per il sussidio: CHF 30 000 ÷ CHF 435 000 = 6,90 %. Su CHF 14 000 d'imposta precedente: CHF 966 alla cifra 420; restano CHF 13 034.
  5. Correzione per le cifre d'affari escluse, senza le non controprestazioni: CHF 105 000 ÷ CHF 360 000 = 29,17 %; CHF 13 034 × 29,17 % = CHF 3 802,02 alla cifra 415 (Info IVA 09, n. 2.3.3). Deducibile: CHF 9 231,98.
  6. Imposta sulla cifra d'affari: CHF 255 000 × 8,1 % = CHF 20 655. Credito fiscale: CHF 20 655 − CHF 9 231,98 = CHF 11 423,02.

I contributi dei sostenitori non comportano riduzione, perché le donazioni non si riducono mai. Se il club avesse promesso pubblicità ai sostenitori, i CHF 45 000 sarebbero stati sponsorizzazione, imponibile già nella variante A.

Casi particolari

Sussidio ai costi salariali

Un Cantone partecipa ai salari di persone in cerca d'impiego in reinserimento. Poiché sui salari non grava imposta precedente, non riduce nulla (Info IVA 09, n. 2.3.1.1). L'attribuzione deve risultare dalla decisione o dalla domanda.

Designazione tardiva o mancante

Se il Comune designa il contributo come sussidio dopo 240 giorni, la designazione non conta. Lei qualifica allora il versamento secondo i tre criteri dell'AFC (Info IVA 05, n. 1.4.10).

Mutuo senza interessi di un ente pubblico

Un mutuo senza interessi è di per sé una non controprestazione della lett. e. Se proviene da un ente pubblico, la rinuncia agli interessi è un sussidio. Nell'esempio dell'AFC un mutuo di CHF 2,5 milioni al 2 % dà una rinuncia di CHF 50 000; con CHF 1 milione di costi la start-up riduce l'imposta precedente del 5 % (Info IVA 09, n. 2.3.4).

Onorario di amministratore

Un fiduciario che siede nel consiglio d'amministrazione di un cliente fattura la contabilità all'8,1 %. Il suo onorario di amministratore indennizza un'attività dipendente ed è una non controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA). Il conteggio dell'onorario non porta IVA.

Deposito su imballaggi

Una commerciante di bevande riscuote un deposito sulle casse. Il deposito non è una controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. h LIVA); lo indichi separatamente dal prezzo delle bevande, perché l'aliquota del 2,6 % si applichi solo alla bevanda.

Locazione di un capannone artigianale

Un'impresa di costruzioni loca un capannone vuoto a un garagista contribuente. La locazione è esclusa (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). Optando secondo l'art. 22 LIVA recupera l'imposta precedente su ristrutturazione e manutenzione. Per le abitazioni l'opzione è esclusa.

Ristorante e asporto

Una panetteria con caffetteria vende panini da asporto al 2,6 % e ai tavoli all'8,1 %. L'aliquota ridotta vale solo se la cassa separa le due vendite (art. 25 cpv. 3 LIVA); altrimenti tutto è all'aliquota normale.

Cosa cambia per Lei

  1. Entro la chiusura 2026 qualifichi ogni incasso senza fattura: sussidio, donazione, risarcimento o controprestazione. Annoti la qualifica nel testo della registrazione.
  2. Per ogni contributo pubblico chieda una decisione che lo designi come sussidio e lo attribuisca ai salari o a un oggetto; il termine scade 240 giorni dopo la fine del periodo fiscale.
  3. Calcoli la riduzione dell'imposta precedente al più tardi nell'ultimo rendiconto del periodo fiscale e la dichiari alla cifra 420.
  4. Classifichi ogni tipo di ricavo: imponibile con la sua aliquota, escluso o esente. Numezis registra questa classificazione per conto e prepara il rendiconto dalle registrazioni.
  5. Decida un cambiamento di metodo o di periodo per l'anno in corso al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del periodo fiscale (art. 76b e 79 OIVA).
  6. Adegui i modelli di fattura alle sei indicazioni dell'art. 26 e separi depositi e voci transitorie.
  7. Conservi i giustificativi dieci anni, i documenti sui fondi vent'anni.

Errori frequenti

  1. Sussidio senza riduzione dell'imposta precedente. L'AFC riprende la riduzione in sede di controllo, nell'esempio della falegnameria CHF 4 495,50, più il 4,0 % d'interesse di mora (ordinanza del DFF).
  2. Sponsorizzazione registrata come donazione. Se è dovuta una pubblicità, il pagamento è imponibile. Su CHF 70 000 senza IVA fatturata deve l'imposta compresa nell'importo: CHF 70 000 × 8,1 ÷ 108,1 = CHF 5 245,14.
  3. Confusione tra escluso ed esente. Chi deduce l'imposta precedente su prestazioni escluse la perde al controllo, retroattivamente fino a cinque anni (art. 29 e 42 LIVA).
  4. 8,1 % applicato al lordo. Su CHF 108 100 lordi risultano CHF 8 756,10 invece di CHF 8 100, cioè CHF 656,10 versati in eccesso. La quota corretta è il 7,493 %.
  5. Cambio di sistema di rendiconto in corso d'anno. Il sistema vale almeno un periodo fiscale (art. 39 cpv. 3 LIVA); un cambio senza autorizzazione crea doppioni o omissioni.
  6. Giustificativi distrutti dopo cinque anni. Senza documenti l'AFC stima il credito secondo il suo apprezzamento (art. 79 LIVA); la sottrazione d'imposta è punita con multa fino a CHF 400 000 (art. 96 LIVA).

Risposte dettagliate

Fonti

  1. Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), RS 641.20, art. 1, 3, 10, 18, 21–26, 28–30, 33–42, 66, 70–72, 79, 86, 96 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/615/it (stato 31.3.2025).
  2. Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA), RS 641.201, art. 29, 57, 75, 76b, 78, 79 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/828/it (stato 28.10.2026).
  3. AFC, Info IVA 05 Sussidi e donazioni, n. 1.1, 1.3, 1.4.10, 2.1.1, 2.1.2, 2.2 — https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/05 (consultato il 2.11.2026).
  4. AFC, Info IVA 09 Deduzione dell'imposta precedente, n. 2.3.1.1–2.3.8 — https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/09 (consultato il 2.11.2026).
  5. AFC, Info IVA 12 Aliquote saldo, parte A e n. 1.2 — https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/MI/12 (consultato il 2.11.2026).
  6. AFC, aliquote IVA svizzere — https://www.estv.admin.ch/it/aliquote-iva-svizzere (consultato il 2.11.2026).
  7. AFC, aliquote saldo e aliquote forfetarie — https://www.estv.admin.ch/it/iva-aliquote-saldo-e-aliquote-forfetarie (consultato il 2.11.2026).
  8. AFC, rendiconto annuale — https://www.estv.admin.ch/it/iva-rendiconto-annuale-2025 (consultato il 2.11.2026).
  9. Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse moratori e rimuneratori, RS 631.014, allegato 2 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/564/it (stato 1.1.2026).
  10. Consiglio federale, votazione del 29.11.2026 sul finanziamento supplementare dell'AVS — https://www.admin.ch/it/finanziamento-supplementare-avs (consultato il 2.11.2026).
  11. Parlamento, votazione finale del 19.6.2026 (in tedesco) — https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2026/20260619104626831194158159026_bsd070.aspx.

Domande frequenti

Che cosa sono le non controprestazioni ai fini IVA?

Sono flussi di mezzi finanziari ai quali non corrisponde alcuna prestazione. L'art. 18 cpv. 2 LIVA li elenca, tra cui sussidi, donazioni, dividendi, conferimenti e mutui senza interessi, risarcimenti, depositi cauzionali e onorari di amministratore. Non sono soggetti all'IVA e non contano per la soglia di assoggettamento. Solo sussidi, tasse turistiche e contributi di fondi cantonali per acqua, acque di scarico o rifiuti obbligano a ridurre proporzionalmente l'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Devo ridurre l'imposta precedente quando ricevo un sussidio?

Di regola sì, in proporzione al sussidio (art. 33 cpv. 2 LIVA). Se il sussidio è destinato a un oggetto, riduce solo l'imposta precedente su quell'oggetto; se copre un disavanzo d'esercizio, riduce globalmente in proporzione alle entrate complessive (art. 75 OIVA). Nessuna riduzione è dovuta se i fondi sono attribuiti a un settore senza imposta precedente, per esempio i salari. Le donazioni non comportano mai una riduzione.

Che differenza c'è tra prestazioni escluse ed esenti dall'IVA?

In entrambi i casi non fattura l'IVA. Per le prestazioni escluse dell'art. 21 LIVA, come cure mediche, formazione, assicurazioni o locazioni, perde però la deduzione dell'imposta precedente sui costi connessi (art. 29 LIVA). Per le prestazioni esenti dell'art. 23 LIVA, soprattutto le esportazioni, la deduzione resta intera. Le cifre d'affari escluse non contano neppure per la soglia di CHF 100 000.

Conviene il rendiconto secondo le controprestazioni convenute o ricevute?

La regola legale è il rendiconto secondo le controprestazioni convenute: il debito d'imposta nasce con la fatturazione, l'imposta precedente con il ricevimento della fattura del fornitore (art. 39 e 40 LIVA). Su richiesta l'AFC autorizza il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute; conta allora l'incasso. Protegge la liquidità se i clienti pagano tardi. Il sistema scelto vale almeno per un intero periodo fiscale.

Come si calcola l'IVA svizzera da un importo lordo?

Divida l'importo lordo per 1,081 e moltiplichi il risultato per 0,081. Equivale a moltiplicare l'importo lordo per il 7,493 %. Da CHF 1 081 lordi risultano così CHF 81 di IVA e CHF 1 000 netti. All'aliquota ridotta del 2,6 % la quota d'imposta è il 2,534 % del lordo, all'aliquota speciale del 3,8 % è il 3,661 %. Partendo da un importo netto basta moltiplicare per l'8,1 %, senza altre conversioni.

Quali aliquote IVA valgono in Svizzera nel 2026?

Dal 1.1.2024 valgono l'aliquota normale dell'8,1 %, l'aliquota ridotta del 2,6 % per derrate alimentari, medicamenti, libri e giornali e l'aliquota speciale del 3,8 % per le prestazioni del settore alberghiero (art. 25 LIVA). L'aliquota speciale vale al più tardi fino al 31.12.2027. Il 29.11.2026 si vota su un aumento all'8,5 % e al 4,0 %, in vigore al più presto a inizio 2028. L'aliquota ridotta resterebbe al 2,6 %.

Risposte revisionate su questo argomento, ognuna con le fonti ufficiali svizzere su cui si basa.

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