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Le sovvenzioni e le donazioni ricevute da un'impresa sono soggette all'IVA?

In linea di principio, l’IVA colpisce le prestazioni effettuate dietro controprestazione sul territorio svizzero. Se manca una prestazione, i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, come pure i doni, non sono considerati controprestazione; perciò non rientrano come tali nell’imposizione prevista dall’la disposizione applicabile della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).

La Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) stabilisce che soggiacciono all’imposta le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione. La regola quindi collega l’imposizione all’esistenza di una prestazione e di una controprestazione. La stessa norma precisa però che, in mancanza di prestazione, determinati versamenti non sono considerati controprestazione. Tra questi figurano i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, nonché i doni. Per qualificare correttamente un importo ricevuto, occorre quindi verificare se il pagamento remunera una prestazione resa oppure se interviene senza una prestazione imponibile in cambio. Se manca la prestazione, il versamento non è trattato come controprestazione ai sensi dell’la disposizione applicabile LIVA.[1]

Per le sovvenzioni pubbliche, la LIVA include espressamente i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico anche quando sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma. Inoltre, se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari versati costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati tali ai sensi della LIVA. Per le donazioni, la legge usa la categoria dei doni e li elenca tra gli importi che, in mancanza di prestazione, non sono considerati controprestazione. In pratica, va quindi controllato come il versamento è qualificato dalla collettività pubblica, se esiste una prestazione resa sul territorio svizzero e se il pagamento remunera tale prestazione oppure no.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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