Come viene determinata la base di calcolo dell’IVA svizzera?
In base all’art. 24 LIVA, l’IVA è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione include anche il risarcimento di tutte le spese e i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente, salvo i casi particolari e gli importi esclusi dalla base di calcolo previsti nello stesso articolo.
La regola generale è che l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.[1]
- Per prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
- In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio.
- In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.
- Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l’importo del debito estinto.
- Per la fornitura facilitata da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a, il valore della controprestazione corrisponde al valore che egli ha comunicato all’acquirente del bene fornito.
- Non sono inclusi nella base di calcolo le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione.
- Non sono inclusi nella base di calcolo gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro).
- Non è inclusa nella base di calcolo la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile.
- Non sono incluse nella base di calcolo le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d’acqua.
Questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex indicato. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]