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Quali prestazioni sono escluse dal campo dell’IVA svizzera?

La LIVA elenca numerose prestazioni escluse dall’imposta all’art. 21. In sintesi, rientrano soprattutto determinati servizi sanitari, sociali, educativi, culturali, assicurativi, finanziari, immobiliari e alcune operazioni specifiche. La stessa disposizione prevede però varie eccezioni imponibili e ulteriori casi che vanno verificati nel testo completo.

Secondo l’art. 21 cpv. 1 LIVA, una prestazione esclusa dall’imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l’articolo 22. L’elenco delle prestazioni escluse è contenuto nell’art. 21 cpv. 2 ed è ampio e dettagliato.[1]

  • Sanità e cure: cure ospedaliere e cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni strettamente connesse; cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da professionisti autorizzati; prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici; prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico; forniture di organi umani e di sangue umano intero nei casi indicati dalla legge; trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
  • Aiuto sociale e assistenza: prestazioni delle istituzioni di aiuto e di sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura; prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate; messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo per gli scopi indicati dalla legge.
  • Educazione e formazione: prestazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento, della formazione, della formazione continua e della riqualificazione professionale; corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; esami nell’ambito della formazione; determinate prestazioni organizzative in favore di istituzioni o servizi pubblici che forniscono prestazioni escluse secondo le lettere a–c.
  • Cultura e sport: varie prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o da questo fruibili direttamente; controprestazioni richieste per prendere parte a manifestazioni culturali; controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive; prestazioni di servizi culturali e fornitura di opere d’arte di natura culturale da parte degli autori e prestazioni degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; determinate prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell’usato e tombole nei casi previsti dalla legge.
  • Assicurazioni e finanza: prestazioni di assicurazione e di riassicurazione; prestazioni delle assicurazioni sociali; determinate prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione; prestazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione; varie operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali, nei limiti e con le riserve previste dalla legge.
  • Immobili: trasferimento e costituzione di diritti reali su fondi; determinate prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri; messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi, salvo le eccezioni imponibili espressamente previste.
  • Altri casi espressamente menzionati: trasporto di lettere che sottostà al servizio riservato; forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali; operazioni concernenti giochi in denaro nei casi indicati dalla legge; forniture di beni mobili usati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall’imposta; vendita di determinati prodotti agricoli, forestali e orticoli e altre vendite specifiche indicate dalla legge; prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l’immagine di terzi e prestazioni di terzi volte a promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica.

[1]

La disposizione contiene anche eccezioni imponibili all’interno di categorie altrimenti escluse. Per esempio, per alcune prestazioni sanitarie la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile. Nel settore finanziario, il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso), alcuni pezzi da collezione, nonché la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati non sono trattati come esclusi nei passaggi citati. Anche per gli immobili, la legge elenca specifiche locazioni imponibili, come in particolare talune locazioni nel settore alberghiero e della ristorazione, aree di campeggio, determinati parcheggi, cassette di sicurezza e stand di esposizione o singoli locali in edifici espositivi e congressuali.[1]

Poiché l’art. 21 cpv. 2 è molto dettagliato e contiene numerose condizioni, soggetti specifici e riserve, ulteriori esclusioni ed eccezioni esistono nel medesimo articolo e richiedono la verifica del testo completo della disposizione invece di essere riassunte in modo incompleto o rischioso.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex indicato. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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