Come determinare la riduzione proporzionale dell’imposta precedente secondo l’art. 33 LIVA per i flussi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a–c?
Secondo l’art. 33 LIVA, in linea di principio i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Fa eccezione il caso in cui il contribuente riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c: in tal caso la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente.
La regola generale dell’art. 33 cpv. 1 LIVA è che i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.[1]
L’eccezione espressa dall’art. 33 cpv. 2 LIVA è che il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c.[1]
Dal testo fornito emerge quindi il criterio operativo minimo: verificare se i fondi ricevuti rientrano nell’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c. Se sì, si applica una riduzione proporzionale; se no, vale la regola generale del capoverso 1. Il testo citato non precisa qui il metodo di calcolo della proporzione.[1]
Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]