Quali prestazioni sono esenti dall’IVA svizzera secondo l’art. 23 LIVA?
Secondo l’art. 23 LIVA, sono esenti dall’imposta varie prestazioni con forte collegamento con l’estero, con beni sotto vigilanza doganale, con determinati trasporti e servizi logistici, con l’aviazione commerciale, con certe mediazioni e prestazioni di agenzie di viaggio, con alcune forniture a viaggiatori, con specifiche operazioni su oro e leghe d’oro e con talune forniture tramite piattaforma elettronica. L’elenco è dettagliato e condizionato da requisiti precisi.
L’art. 23 LIVA prevede che l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall’imposta in virtù di questo articolo. Le esenzioni elencate sono numerose e dipendono da condizioni puntuali; per questo conviene leggerle per gruppi tematici senza semplificare i requisiti legali.[1]
- la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all’estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l’uso o il godimento;
- la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all’estero;
- la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito, del regime di deposito doganale, del regime di ammissione temporanea o del regime di perfezionamento attivo, purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell’UDSC;
- la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo;
- il trasferimento di beni all’estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura.
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell’articolo 69 LD;
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse;
- le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: a. per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all’estero, o b. che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale.
- la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno;
- le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell’ambito di una fornitura;
- le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento;
- le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico.
- le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall’imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all’estero;
- se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all’estero o le prestazioni esenti dall’imposta in virtù del presente articolo;
- le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero;
- se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero.
- la fornitura di beni secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD a viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero;
- le operazioni con oro e leghe d’oro nelle forme seguenti: monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900; oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di lingotti fusi o lamelle ritagliate con le menzioni e i marchi richiesti; oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto; oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami; leghe d’oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino;
- la fornitura di beni da parte di un venditore attraverso una piattaforma elettronica, se la persona che ha reso possibile tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.
Il capoverso 3 precisa quando vi è esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1: il bene oggetto della fornitura deve essere esportato all’estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente.[1]
L’art. 23 contiene anche altre regole collegate alle esenzioni: per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall’imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus. Inoltre il DFF disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine. Se serve applicare un caso concreto, ulteriori esenzioni e condizioni del medesimo articolo vanno verificate nel testo completo invece di essere riassunte oltre misura.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sulla snapshot Fedlex indicata. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]