SvizzeraIT

Da quale cifra d'affari un'impresa deve iscriversi all'IVA in Svizzera?

La Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) assoggetta all’imposta chi esercita un’impresa e realizza prestazioni sul territorio svizzero oppure ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera. È esentato dall’assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta; per talune associazioni e organizzazioni la soglia è inferiore a 250 000 franchi annui.

La LIVA prevede, come principio, che è assoggettato all’imposta chiunque esercita un’impresa e, con questa impresa, esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. Esercita un’impresa chi svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, e agisce in nome proprio nei confronti di terzi. Per la soglia generale, è esentato dall’assoggettamento chi realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.[1]

Per associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, nonché per organizzazioni di utilità pubblica, la LIVA prevede un’esenzione dall’assoggettamento quando la cifra d’affari sul territorio svizzero e all’estero proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta è inferiore a 250 000 franchi annui. La legge prevede inoltre l’esenzione dall’assoggettamento per chi esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta. Se vi sono sede e stabilimenti d’impresa in territorio svizzero, essi costituiscono insieme un soggetto fiscale.[1]

Per imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, la LIVA prevede un’esenzione dall’assoggettamento indipendentemente dalla cifra d’affari quando sul territorio svizzero sono eseguite esclusivamente determinate prestazioni: prestazioni esenti dall’imposta, prestazioni escluse dall’imposta, prestazioni di servizi che, secondo l’articolo 8 capoverso 1, vengono rese sul territorio svizzero, nonché fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero. Non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

Guidi la Sua amministrazione con Numezis

Un agente supervisionato che applica queste regole nella gestione quotidiana: contabilità, IVA, salari.

L’agente Numezis riprende questa domanda con il contesto della Sua società: risposta con fonti, poi l’azione corrispondente preparata nella Sua gestione. Basta un account gratuito per iniziare — nessuna carta di credito e la Sua domanda resta privata. Scopri l’IVA in Numezis