Come si passa dal metodo effettivo al metodo delle aliquote saldo?
Il passaggio richiede una notifica scritta all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale dal quale si vuole applicare il metodo delle aliquote saldo. Se la notifica è tardiva, il passaggio vale solo dall’inizio del periodo fiscale successivo. L’AFC lo autorizza se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti richiamati dalla norma.
Per passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo, occorre notificare per scritto la scelta all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il passaggio deve avere effetto. La norma precisa anche la conseguenza del ritardo: se la notifica arriva tardi, il cambiamento non produce effetto per quel periodo fiscale, ma soltanto dall’inizio del periodo fiscale successivo. Inoltre, l’applicazione del metodo delle aliquote saldo non è automatica: l’AFC la autorizza se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti menzionati nella disposizione richiamata dalla norma.[1]
Quanto agli effetti del cambiamento, in caso di passaggio dal metodo effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. La disposizione fa però salva una correzione secondo l’articolo 93 se, dal momento del passaggio, i beni immobili sono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Se insieme all’adesione al metodo delle aliquote saldo viene modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, la norma prevede correzioni specifiche per posizioni debitori e posizioni creditori, diverse a seconda che si passi dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute oppure viceversa. Prima di procedere, conviene quindi verificare se il cambiamento riguarda solo il metodo oppure anche il sistema di rendiconto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]