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Quali obblighi IVA si applicano alle piattaforme elettroniche in Svizzera?

Secondo l’art. 20a LIVA fornito, chi facilita tramite una piattaforma elettronica l’esecuzione di una fornitura può essere considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente. In tal caso la fornitura è attribuita sia tra tale persona e il venditore, sia tra tale persona e l’acquirente. Il medesimo articolo prevede anche casi in cui il soggetto non è considerato fornitore.

Per le forniture effettuate mediante piattaforme elettroniche, è considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente chi facilita l’esecuzione di una fornitura secondo l’articolo 3 lettera d numero 1 attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori e gli acquirenti possono concludere un contratto.[1]

Quando si applica questa regola, vi è fornitura sia tra questa persona e il venditore, sia tra questa persona e l’acquirente.[1]

  • Non è considerato fornitore della prestazione chi non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione.
  • Non è considerato fornitore della prestazione chi non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione.
  • Non è considerato fornitore della prestazione chi si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura.
  • Non è considerato fornitore della prestazione chi mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci.
  • Non è considerato fornitore della prestazione chi esegue unicamente prestazioni pubblicitarie.
  • Non è considerato fornitore della prestazione chi si limita a reindirizzare o a trasferire l’acquirente verso altre piattaforme elettroniche.

[1]

Questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 20a LIVA. Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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