Un'impresa estera che lavora in Svizzera deve iscriversi all'IVA?
In linea di principio sì, se esercita un’impresa ed esegue prestazioni sul territorio svizzero. La legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) prevede però un’esenzione dall’assoggettamento in casi determinati, in particolare sotto la soglia di 100 000 franchi annui o, per imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, quando in Svizzera eseguono esclusivamente determinate prestazioni indicate dalla legge.
La legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) assoggetta all’imposta chiunque esercita un’impresa e, con questa impresa, esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. Esercita un’impresa chi svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, e agisce in nome proprio nei confronti di terzi. Per un’impresa estera che lavora in Svizzera, il criterio centrale è quindi l’esecuzione di prestazioni sul territorio svizzero nell’ambito di un’attività imprenditoriale ai sensi della LIVA.[1]
La LIVA prevede un’esenzione dall’assoggettamento per chi realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta. Inoltre, un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero è esentata dall’assoggettamento indipendentemente dalla cifra d’affari se esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni esenti dall’imposta, prestazioni escluse dall’imposta, prestazioni di servizi che vengono rese sul territorio svizzero secondo l’articolo 8 capoverso 1, oppure fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero. Non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.[1]
- Occorre verificare se l’attività svolta costituisce esercizio di un’impresa ai sensi della LIVA.
- Occorre verificare se le prestazioni sono eseguite sul territorio svizzero.
- Occorre verificare la cifra d’affari annua proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.
- Se l’impresa ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero, occorre verificare se in Svizzera esegue esclusivamente una delle categorie di prestazioni per cui la LIVA prevede l’esenzione dall’assoggettamento.
- Se vi sono prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti, la LIVA prevede che l’esenzione dall’assoggettamento non si applica.
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]