Bisogna fatturare l'IVA sulle merci esportate fuori dalla Svizzera?
In linea di principio no, se si tratta di una fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all’estero. La Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) qualifica queste operazioni come esenti dall’imposta e definisce quando vi è esportazione diretta.
La LIVA prevede che l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall’imposta. Tra queste rientra la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all’estero. Per le merci esportate fuori dalla Svizzera, la regola da verificare è quindi se la fornitura costituisce un’esportazione diretta ai sensi della LIVA. La stessa legge distingue però dalla fornitura esportata la messa a disposizione dei beni per l’uso o il godimento, come la locazione o il noleggio, che segue una disciplina propria.[1]
La LIVA stabilisce che vi è esportazione diretta quando il bene oggetto della fornitura è esportato all’estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena, l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima dell’esportazione, il bene può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente. Per applicare correttamente l’esenzione, occorre quindi verificare il percorso del bene, l’assenza di utilizzo sul territorio svizzero prima dell’uscita e, se del caso, la struttura dell’operazione commerciale.[1]
La LIVA prevede inoltre casi specifici collegati all’uscita dei beni dal territorio svizzero: sono esenti anche il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse. Per le forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni dell’esenzione e definisce le prove necessarie; le prove possono essere fornite in forma elettronica. In pratica, oltre alla qualificazione dell’operazione, va controllato quali prove dell’esportazione sono richieste nel caso concreto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]