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I corsi e le formazioni sono soggetti all'IVA in Svizzera?

In linea di principio, no: la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) esclude dall'imposta, nell'ambito dell'educazione e della formazione, l'insegnamento, la formazione, la formazione continua, la riqualificazione professionale, nonché i corsi, le conferenze, altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva e gli esami. Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.

La legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) prevede che una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22. Tra le prestazioni escluse dall'imposta rientrano, nell'ambito dell'educazione e della formazione, le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, della formazione continua e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private. Sono inoltre escluse dall'imposta i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva. Anche l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro.[1]

La LIVA include inoltre tra le prestazioni escluse dall'imposta gli esami nell'ambito della formazione. Sono pure escluse determinate prestazioni di servizi di natura organizzativa, comprese le relative prestazioni accessorie, quando sono fornite in favore di un'istituzione le cui prestazioni educative o formative sono escluse dall'imposta, oppure in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, tali prestazioni escluse. Per verificare il trattamento IVA di un'attività concreta, occorre quindi controllare se la prestazione rientra effettivamente nell'educazione, nell'insegnamento, nella formazione, nella formazione continua, nella riqualificazione professionale, nei corsi, nelle conferenze, nelle manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, negli esami o nelle prestazioni organizzative collegate descritte dalla LIVA.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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