Un'impresa estera può farsi rimborsare l'IVA svizzera pagata?
Sì, in linea di principio è possibile, ma solo se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate: l'impresa deve avere domicilio, sede sociale o stabilimento d'impresa all'estero, non essere soggetta all'obbligo fiscale in Svizzera, non eseguire prestazioni in territorio svizzero salvo il caso espressamente riservato, comprovare la propria qualità di imprenditore e beneficiare della reciprocità del proprio Stato.
Il testo citato prevede un diritto al rimborso delle imposte versate per chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera, ma non per qualsiasi impresa estera in modo automatico. Le condizioni cumulative indicate sono precise: avere il domicilio, la sede sociale o uno stabilimento d’impresa all’estero; non soggiacere all’obbligo fiscale sul territorio svizzero; non eseguire prestazioni in territorio svizzero, fatto salvo quanto riservato dal capoverso 2; e comprovare nei confronti dell’AFC la qualità di imprenditore nel Paese del domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa.[1]
Il medesimo articolo aggiunge due verifiche importanti. Da un lato, il diritto al rimborso resta salvaguardato se il richiedente è esentato dall’assoggettamento conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA e non rinuncia a questa esenzione. Dall’altro, il rimborso presuppone la reciprocità: lo Stato in cui l’imprenditore estero richiedente ha il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d’impresa deve garantire la reciprocità. In pratica, prima di agire conviene controllare con attenzione se tutte queste condizioni risultano effettivamente adempiute secondo il testo vigente, senza presumere eccezioni ulteriori oltre a quelle espressamente menzionate.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]