Sono dovuti interessi di mora se l'IVA viene pagata in ritardo?
Sì. La LIVA prevede che, in caso di pagamento tardivo, sia dovuto senza diffida un interesse moratorio. La stessa regola vale, nell’ambito della riscossione provvisoria dell’imposta con rendiconto annuale, se gli acconti sono versati dopo lo scadere del termine o non sono versati per intero. Esiste però almeno un’eccezione specifica per talune riprese fiscali.
La regola generale è che, se il pagamento dell’IVA avviene tardivamente, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. Questo significa che il sorgere dell’interesse moratorio non dipende da un previo sollecito. La disposizione citata formula il principio in termini generali per il pagamento tardivo e quindi occorre verificare, nel caso concreto, se vi sia stato effettivamente un ritardo nel pagamento dell’imposta dovuta secondo la disciplina applicabile.[1]
La legge disciplina espressamente anche la riscossione provvisoria dell’imposta in caso di rendiconto annuale. In tale ambito, è dovuto senza diffida un interesse moratorio se il contribuente versa gli acconti dopo lo scadere del termine oppure non li versa per intero. Inoltre, la disposizione prevede un’eccezione in caso di ripresa fiscale: non è dovuto un interesse moratorio qualora la ripresa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d’imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente. Prima di agire, conviene quindi verificare se si tratti di semplice pagamento tardivo, di acconti nel rendiconto annuale oppure di una ripresa fiscale che rientri in questa eccezione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]