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I trattamenti di terapisti e studi medici sono soggetti all'IVA?

In linea di principio, le cure mediche nell’ambito della medicina umana sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto quando sono prestate da professionisti indicati dalla legge o da persone che esercitano professioni analoghe e dispongono della relativa autorizzazione. Anche le cure ospedaliere e le cure mediche eseguite da ospedali, centri medici e diagnostici, ambulatori e cliniche diurne sono escluse dall’imposta. Se si è optato per l’imposizione secondo l’articolo 22, la prestazione esclusa dall’imposta non è trattata allo stesso modo.

La legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) stabilisce che una prestazione esclusa dall’imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l’articolo 22. Tra le prestazioni escluse rientrano le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione. Per i trattamenti di terapisti, il punto da verificare è quindi se l’attività rientra nella medicina umana, se la professione è tra quelle indicate o analoga, e se l’autorizzazione richiesta è effettivamente disponibile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.[1]

Per gli studi medici e le strutture sanitarie, la LIVA esclude dall’imposta anche le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, quando sono eseguite da ospedali, da centri medici e diagnostici, nonché da ambulatori e cliniche diurne. La legge esclude inoltre dall’imposta le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici e le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico. In questo ambito occorre distinguere le cure mediche e le prestazioni strettamente connesse dalle forniture che la legge considera imponibili. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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