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Su quale valore si calcola l'IVA all'importazione, spese di trasporto comprese?

In linea generale, l’IVA all’importazione si calcola sulla base di calcolo prevista dall’art. 54 LIVA: spesso sulla controprestazione, in altri casi sul valore di mercato. Se non sono già compresi, vanno aggiunti anche imposte, dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, nonché le spese di trasporto o di spedizione e le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

La base di calcolo dell’IVA all’importazione non è sempre un unico valore fisso: dipende dal tipo di operazione. L’imposta è calcolata sulla controprestazione quando i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione, e anche in altri casi specifici elencati dalla legge, come taluni lavori o usi di beni. Nei rimanenti casi, la base è il valore di mercato. Quando il calcolo è effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell’articolo 24 pagata o da pagare dall’importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 lettera h. Se la controprestazione cambia successivamente, si applica per analogia l’articolo 41.[1]

Le spese di trasporto sono rilevanti espressamente. Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi, le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere. Devono inoltre essere integrate le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56. Se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.[1]

  • Occorre verificare anzitutto se il caso rientra in una delle ipotesi in cui la base è la controprestazione oppure nei rimanenti casi, in cui vale il valore di mercato.
  • Se trasporto, spedizione o prestazioni connesse non sono già inclusi nel prezzo determinante, devono essere aggiunti sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.
  • Vanno considerati anche imposte, dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere.
  • Se vi sono dubbi sull’esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l’UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
  • Se i prezzi o i valori sono in valuta estera, devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56.

[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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