Su quale valore si calcola l'IVA all'importazione, spese di trasporto comprese?
In linea generale, l’IVA all’importazione si calcola sulla base di calcolo prevista dall’art. 54 LIVA: spesso sulla controprestazione, in altri casi sul valore di mercato. Se non sono già compresi, vanno aggiunti anche imposte, dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, nonché le spese di trasporto o di spedizione e le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.
La base di calcolo dell’IVA all’importazione non è sempre un unico valore fisso: dipende dal tipo di operazione. L’imposta è calcolata sulla controprestazione quando i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione, e anche in altri casi specifici elencati dalla legge, come taluni lavori o usi di beni. Nei rimanenti casi, la base è il valore di mercato. Quando il calcolo è effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell’articolo 24 pagata o da pagare dall’importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 lettera h. Se la controprestazione cambia successivamente, si applica per analogia l’articolo 41.[1]
Le spese di trasporto sono rilevanti espressamente. Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi, le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere. Devono inoltre essere integrate le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56. Se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.[1]
- Occorre verificare anzitutto se il caso rientra in una delle ipotesi in cui la base è la controprestazione oppure nei rimanenti casi, in cui vale il valore di mercato.
- Se trasporto, spedizione o prestazioni connesse non sono già inclusi nel prezzo determinante, devono essere aggiunti sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.
- Vanno considerati anche imposte, dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l’importazione, tranne l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere.
- Se vi sono dubbi sull’esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l’UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta entro i limiti del suo potere d’apprezzamento.
- Se i prezzi o i valori sono in valuta estera, devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56.
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]