Su quale importo si calcola l'IVA, spese e anticipi compresi?
L’imposta sul valore aggiunto si calcola sulla controprestazione effettivamente ricevuta. In questa rientra anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno. Restano però esclusi dalla base di calcolo i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del destinatario, se sono indicati separatamente come partite di giro.
La legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) stabilisce che l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Perciò, se le spese fanno parte di quanto viene addebitato per la prestazione, esse rientrano nella base di calcolo anche quando sono esposte a parte in fattura. La LIVA prevede inoltre regole particolari per talune situazioni, come le prestazioni a persone strettamente vincolate, la permuta, la riparazione con sostituzione di pezzi e il pagamento di un debito mediante prestazione.[1]
Per gli anticipi e i rimborsi occorre verificare se l’importo ricevuto costituisce controprestazione oppure semplice rimborso di spese sostenute in nome e per conto del destinatario della prestazione. La LIVA esclude dalla base di calcolo gli importi che il contribuente riceve dal destinatario a titolo di rimborso di tali spese, purché li designi separatamente come partite di giro. Restano inoltre fuori dalla base di calcolo le imposte sui diritti di entrata, i diritti di mutazione e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione. In presenza di importi qualificati come anticipi o addebiti accessori, va quindi verificato se si tratta di spese proprie riaddebitate, che rientrano nella controprestazione, oppure di partite di giro indicate separatamente, che non vi rientrano.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]