Come si trattano ai fini IVA le prestazioni al personale, come l'auto aziendale?
Ai fini IVA, le prestazioni al personale rese a titolo oneroso sono imponibili sulla controprestazione effettivamente ricevuta. Se la prestazione del datore di lavoro deve essere dichiarata nel certificato di salario, è considerata effettuata a titolo oneroso e l’IVA si calcola sull’importo determinante per le imposte dirette; se non va dichiarata nel certificato di salario, è considerata gratuita e si presume un motivo imprenditoriale.
Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La regola vale in generale per le prestazioni al personale e resta salvo l’articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA. In pratica, per stabilire il trattamento IVA occorre anzitutto verificare se vi sia una prestazione resa a titolo oneroso e quale sia la controprestazione effettivamente ricevuta.[1]
Un criterio centrale è il certificato di salario. Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso; in tal caso l’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante per le imposte dirette. Questo è particolarmente rilevante per vantaggi concessi al personale, come l’uso privato di beni aziendali, perché il punto da verificare è se e in quale misura la prestazione debba essere dichiarata nel certificato di salario e quale sia l’importo determinante secondo le imposte dirette.[1]
Se invece la prestazione non deve essere dichiarata nel certificato di salario, essa è considerata effettuata a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale. Inoltre, se nelle imposte dirette sono ammessi valori forfettari per determinare componenti salariali e questi valori sono utili anche per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, gli stessi valori possono essere applicati anche ai fini IVA. Ai fini di queste regole è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l’articolo 3 lettera h LIVA.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]