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Quali imprese non possono applicare il metodo delle aliquote saldo?

Non possono scegliere il metodo delle aliquote saldo i contribuenti che rientrano nei casi elencati dall’articolo 77 capoverso 2 dell’Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto: tra questi, chi può applicare le aliquote forfetarie, chi applica il riporto del pagamento dell’imposta o l’imposizione di gruppo, chi ha sede o stabilimento nelle valli di Samnaun o Sampuoir, chi supera la soglia del 50 per cento in determinate prestazioni infragruppo e chi esegue determinate forniture in territorio svizzero.

Nel verificare se i presupposti sono adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione. Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che, in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie; dai contribuenti che applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto; e dai contribuenti che applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 della stessa legge.[1]

Il metodo delle aliquote saldo non può inoltre essere scelto dai contribuenti che hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir. È escluso anche per i contribuenti che realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica. Rientrano infine tra i casi esclusi i contribuenti che, in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, eseguono forniture in territorio svizzero. Per la verifica pratica, occorre quindi controllare sia la struttura del gruppo e dei rapporti di direzione, sia il luogo della sede o dello stabilimento, sia il tipo di procedura o metodo già applicato.[1]

Per chi applica il metodo delle aliquote saldo, l’ordinanza prevede inoltre che non possono essere oggetto di opzione per l’imposizione le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’Amministrazione federale delle contribuzioni, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva prima di agire.[1]

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