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Quando è esclusa la detrazione dell’imposta precedente secondo l’art. 29 LIVA?

Secondo l’art. 29 LIVA, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall’imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione. Lo stesso articolo prevede però alcune ammissioni ed eccezioni specifiche che vanno verificate nel testo completo.

La regola di base è questa: non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall’imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione.[1]

  • Per le prestazioni eseguite all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite sul territorio svizzero e si fosse potuto optare per la loro imposizione secondo l’articolo 22.
  • Per le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie eseguite all’estero o il cui godimento avviene all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa.
  • In deroga al capoverso 1, vi è diritto alla deduzione dell’imposta precedente, nell’ambito dell’attività imprenditoriale che vi dà diritto, per l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 o 61 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD).
  • Per la determinazione dell’imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull’attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

[1]

L’art. 29 definisce anche cosa sono le partecipazioni: sono le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute a titolo d’investimento durevole e che procurano un’influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale sono considerate partecipazioni.[1]

Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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