Una piattaforma online deve pagare l'IVA sulle vendite dei suoi venditori?
Può dover essere trattata come fornitore della prestazione verso l’acquirente. La legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) considera fornitore chi facilita, tramite una piattaforma elettronica, l’esecuzione di una fornitura sulla quale venditore e acquirente possono concludere un contratto; in tal caso vi è una fornitura tra piattaforma e venditore e una tra piattaforma e acquirente. Non è invece considerato fornitore chi rientra nei casi elencati dalla LIVA.
La legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) stabilisce una regola specifica per le forniture effettuate mediante piattaforme elettroniche. È considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente chi facilita l’esecuzione di una fornitura attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori e gli acquirenti possono concludere un contratto. In tale situazione, la LIVA prevede due forniture: una tra la piattaforma e il venditore e una tra la piattaforma e l’acquirente. Per verificare se la piattaforma rientra in questa regola, occorre quindi controllare se facilita l’esecuzione della fornitura e se il contratto tra venditore e acquirente può essere concluso sulla piattaforma elettronica.[1]
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione.
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione.
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura.
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci.
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi esegue unicamente prestazioni pubblicitarie.
- La LIVA non considera fornitore della prestazione chi si limita a reindirizzare o a trasferire l’acquirente verso altre piattaforme elettroniche.
Per stabilire se una piattaforma deve essere trattata come fornitore ai fini IVA sulle vendite dei venditori, occorre verificare in concreto il ruolo svolto nella transazione. La LIVA attribuisce la prestazione alla piattaforma quando essa facilita l’esecuzione della fornitura nelle condizioni indicate. Se invece l’attività della piattaforma consiste in una delle funzioni elencate dalla LIVA, come il solo pagamento, il solo spazio pubblicitario o il solo reindirizzamento verso altre piattaforme elettroniche, la piattaforma non è considerata fornitore della prestazione. La verifica pratica riguarda quindi il modo in cui la piattaforma interviene nell’ordinazione, nella realizzazione della cifra d’affari connessa alla transazione e nelle altre attività descritte dalla LIVA.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]