Quando nasce il credito fiscale IVA secondo l’art. 40 LIVA?
Secondo l’art. 40 LIVA, la nascita del credito fiscale IVA dipende dal tipo di rendiconto e dal tipo di imposta. Per il rendiconto secondo le controprestazioni convenute o ricevute, la norma distingue tra diritto alla deduzione dell’imposta precedente e debito fiscale; disciplina inoltre separatamente l’imposta sull’acquisto e l’imposta sull’importazione.
L’art. 40 LIVA disciplina la «Nascita del credito fiscale» distinguendo tra: rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, imposta sull’acquisto e imposta sull’importazione.[1]
- In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura.
- Il debito fiscale sorge: al momento dell’emissione della fattura; al momento dell’emissione della fattura parziale o dell’incasso del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali e consecutivi; al momento dell’incasso della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall’imposta, nonché in caso di prestazioni senza emissione di fattura.
- In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del pagamento.
- Il debito fiscale sorge con l’incasso della controprestazione.
- Per l’imposta sull’acquisto, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 48).
- Per l’imposta sull’importazione, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]