Che cos’è il metodo di rendiconto effettivo secondo l’art. 36 LIVA?
Secondo l’art. 36 LIVA, il rendiconto è di norma allestito secondo il metodo effettivo. Con questo metodo, il credito fiscale del periodo di rendiconto si calcola deducendo l’imposta precedente dalla somma dell’imposta dovuta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto (art. 45) e dell’imposta sull’importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento (art. 63).
L’art. 36 LIVA definisce il metodo di rendiconto effettivo come il metodo ordinario: «Di norma il rendiconto è allestito secondo il metodo effettivo». In termini pratici, questa disposizione indica che il punto di partenza normale per il rendiconto IVA è il metodo effettivo, salvo che un’altra base legale applicabile preveda diversamente. Dalla sola formulazione citata si può quindi affermare con prudenza che il metodo effettivo è la regola generale prevista dall’articolo, senza aggiungere condizioni o deroghe non presenti nel testo fornito.[1]
Lo stesso articolo spiega anche come si determina il credito fiscale del corrispondente periodo di rendiconto quando si applica questo metodo. Il calcolo avviene «deducendo l’imposta precedente» dalla somma di tre elementi: l’imposta dovuta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, l’imposta sull’acquisto (art. 45) e l’imposta sull’importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento (art. 63). La portata della norma, per quanto risulta dal testo citato, è quindi quella di fissare una regola di calcolo del credito fiscale nel periodo considerato. Per usarla correttamente, conviene verificare nel testo vigente anche i rinvii agli art. 45 e 63 e confermare che il caso concreto rientri davvero nelle categorie menzionate dall’art. 36.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]