Con quale frequenza bisogna presentare il rendiconto IVA in Svizzera?
In Svizzera, nel periodo fiscale il rendiconto IVA è di regola trimestrale. Se il rendiconto è allestito con il metodo delle aliquote saldo, il periodo è semestrale. Su richiesta del contribuente, può essere mensile in caso di regolare eccedenza dell’imposta precedente oppure annuale se la cifra d’affari da prestazioni imponibili non supera 5 005 000 franchi annui. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può inoltre autorizzare altri periodi in casi fondati e fissarne le condizioni.
La Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) stabilisce che, all’interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell’imposta è il trimestre civile. Per la regola generale, quindi, il rendiconto IVA si presenta con frequenza trimestrale. La stessa norma prevede una frequenza diversa quando il rendiconto è allestito secondo il metodo delle aliquote saldo: in questo caso il periodo di rendiconto è il semestre civile. Per determinare la frequenza applicabile occorre quindi verificare quale metodo di rendiconto viene utilizzato per l’IVA.[1]
La LIVA prevede anche frequenze diverse su richiesta del contribuente. Il periodo di rendiconto è il mese civile in caso di regolare eccedenza dell’imposta precedente. È invece l’anno civile in caso di cifra d’affari non superiore a 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili. Inoltre, su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni. Prima di agire, conviene quindi verificare se ricorre una delle situazioni per il mese civile o per l’anno civile e, se del caso, quali condizioni l’AFC ha fissato per un diverso periodo di rendiconto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]