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Quando termina l'assoggettamento IVA in caso di cessazione o liquidazione?

Secondo il testo citato, per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero l’assoggettamento IVA termina al termine dell’attività imprenditoriale oppure, in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione. Per le altre imprese vale una regola diversa legata alla fine dell’anno civile in cui è resa l’ultima prestazione sul territorio svizzero.

La regola distingue anzitutto tra imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e tutte le altre imprese. Nel primo caso, la fine dell’assoggettamento non coincide automaticamente con una semplice decisione interna di smettere, ma con uno dei momenti indicati dal testo legale: «al termine dell’attività imprenditoriale» oppure, se vi è «liquidazione patrimoniale», «alla chiusura della procedura di liquidazione». Quindi, se vi è una cessazione ordinaria dell’attività, il riferimento è la fine dell’attività imprenditoriale; se invece vi è una liquidazione patrimoniale, il riferimento è la chiusura della relativa procedura di liquidazione.[1]

Il testo citato prevede anche una regola separata per «tutte le altre imprese»: in quel caso l’assoggettamento termina «alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero». Per rispondere con prudenza alla domanda sulla cessazione o liquidazione, conviene quindi verificare prima in quale categoria rientra l’impresa e poi individuare il momento giuridicamente rilevante previsto dalla disposizione. Se si tratta di un’impresa con presenza sul territorio svizzero, occorre controllare se vi sia una semplice cessazione dell’attività oppure una vera procedura di liquidazione patrimoniale, perché il momento finale non è formulato nello stesso modo.[1]

La stessa disposizione contiene inoltre regole sulla fine dell’assoggettamento quando non è più raggiunta la cifra d’affari determinante e sul relativo annuncio. Queste regole non sostituiscono automaticamente quelle sulla cessazione o sulla liquidazione, ma mostrano che la fine dell’assoggettamento può dipendere anche da presupposti specifici e da un annuncio nei casi previsti. Se il caso concreto non riguarda una cessazione netta dell’attività o una liquidazione patrimoniale già chiusa, è opportuno controllare l’intera disposizione per verificare quale meccanismo si applichi davvero.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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