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Come si corregge la detrazione dell’imposta precedente in caso di utilizzo misto secondo l’art. 30 LIVA?

Secondo l’art. 30 LIVA, se beni, parti di essi o prestazioni di servizi sono utilizzati in modo misto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione. Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione può essere effettuata integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).

L’art. 30 LIVA disciplina la «Doppia utilizzazione». Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell’ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all’utilizzazione.[1]

La regola quindi è una correzione proporzionale all’utilizzazione effettiva quando la stessa prestazione precedente serve sia a operazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia a operazioni che non vi danno diritto.[1]

L’art. 30 cpv. 2 prevede inoltre che, se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).[1]

  • Verificare se beni, parti di essi o prestazioni di servizi sono usati sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente sia per prestazioni che non vi danno diritto.
  • Applicare una correzione proporzionale all’utilizzazione.
  • Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione può essere effettuata integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).

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Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito dell’art. 30 LIVA. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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