Un'associazione può rendicontare l'IVA con il metodo delle aliquote forfetarie?
Sì. L'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) include espressamente le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile tra le istituzioni affini che possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie. Per questo metodo non sono previsti importi limite.
L'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) annovera tra le istituzioni affini, in modo espresso, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile. Per tali istituzioni, l'OIVA prevede l'applicazione del metodo delle aliquote forfetarie. La stessa disposizione stabilisce inoltre che non sono previsti importi limite per l'applicazione di questo metodo. Per un'associazione, la verifica pratica riguarda quindi anzitutto la propria qualificazione come associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile e l'inquadramento nel regime delle istituzioni affini richiamato dall'OIVA.[1]
L'OIVA prevede anche effetti concreti collegati a questo metodo. I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni indicate nell'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 della legge sull'imposta sul valore aggiunto. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'imposta sul valore aggiunto. Chi intende usare questo metodo deve quindi verificare con attenzione se emette fatture con indicazione dell'imposta e se fornisce prestazioni rientranti nelle categorie per le quali l'opzione d'imposizione è esclusa quando si applicano le aliquote forfetarie.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]