Qual è il periodo fiscale applicabile all’IVA secondo l’art. 34 LIVA?
Secondo l’art. 34 LIVA, l’imposta è riscossa per un periodo fiscale e, come regola, il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. Su richiesta del contribuente, l’AFC può autorizzare l’uso dell’esercizio commerciale come periodo fiscale.
L’art. 34 LIVA stabilisce anzitutto la regola di base: l’imposta è riscossa per un periodo fiscale. La stessa disposizione precisa poi quale sia questo periodo in via ordinaria: il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. In termini pratici, la norma collega quindi la riscossione dell’IVA a un periodo di riferimento definito dalla legge, e la soluzione standard prevista dal testo è l’anno civile, salvo il caso particolare espressamente menzionato nello stesso articolo.[1]
Lo stesso art. 34 prevede però una possibilità diversa dalla regola ordinaria. L’AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede a considerare come periodo fiscale l’esercizio commerciale. Dal testo citato emergono due condizioni cumulative che vanno rispettate senza ampliarle oltre la fonte: occorre una richiesta del contribuente e occorre un’autorizzazione dell’AFC. Sulla base del solo estratto fornito, non è prudente aggiungere ulteriori condizioni, limiti o effetti pratici non espressamente indicati. Per verificare quale periodo fiscale si applichi in un caso concreto, bisogna quindi controllare se vale la regola generale dell’anno civile oppure se esiste un’autorizzazione dell’AFC relativa all’esercizio commerciale.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fissato fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente dell’art. 34 LIVA e le eventuali modifiche successive.[1]