Cosa rischia un ex dipendente che viola il divieto di concorrenza?
Chi contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva. Se è prevista una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il suo pagamento, restando però responsabile per l’eventuale maggior danno; con speciale accordo scritto, il datore di lavoro può anche esigere la cessazione dello stato lesivo del contratto alle condizioni previste dalla legge.
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva. La conseguenza principale prevista dalla legge è quindi l’obbligo di risarcimento del danno causato dalla violazione. Occorre verificare se esiste un divieto di concorrenza applicabile e quale danno il datore di lavoro fa valere come derivante dalla contravvenzione.[1]
Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa. La legge aggiunge però che il lavoratore rimane responsabile per l’eventuale maggior danno. Inoltre, in virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore. È quindi essenziale verificare se vi sia una pena convenzionale, se vi sia un accordo contrario, e se esista uno speciale accordo scritto che permetta di chiedere anche la cessazione dello stato lesivo del contratto.[1]
Nota: questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]