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Quando un licenziamento è abusivo in Svizzera?

In Svizzera la disdetta è abusiva nei casi indicati dall’art. 336 CO, in particolare quando si fonda su motivi legati alla personalità, sull’esercizio di diritti costituzionali, sulla volontà di impedire pretese del rapporto di lavoro o su determinate attività sindacali e di rappresentanza dei salariati, salvo le eccezioni espressamente previste.

La disdetta è abusiva anzitutto quando viene data per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario. Non lo è però se quella ragione è connessa con il rapporto di lavoro oppure pregiudica in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. È abusiva anche se motivata dal fatto che il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Rientrano inoltre nei casi di abuso la disdetta data soltanto per vanificare l’insorgere di pretese derivanti dal rapporto di lavoro, quella data perché il destinatario fa valere in buona fede tali pretese e quella data perché presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.[1]

Quando la disdetta proviene dal datore di lavoro, la legge indica inoltre alcuni casi tipici. È abusiva segnatamente se è data per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori oppure per il legittimo esercizio di un’attività sindacale. Lo è anche durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa, se il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. Nel quadro di un licenziamento collettivo, la disdetta è abusiva qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi. Per i rappresentanti dei lavoratori il cui mandato cessa in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro, questa tutela continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato senza il trasferimento.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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