Si può licenziare un dipendente durante il servizio militare o civile?
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro mentre il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero. Se il servizio dura oltre una breve durata, il divieto vale anche nelle quattro settimane precedenti e seguenti. La disdetta data in questo periodo è nulla.
Il Codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero. Se il servizio dura oltre una breve durata, la protezione si estende anche alle quattro settimane precedenti e alle quattro settimane seguenti. La regola riguarda quindi sia il periodo del servizio sia, a determinate condizioni di durata, un periodo prima e dopo il servizio stesso.[1]
Il CO prevede inoltre che la disdetta data durante uno di questi periodi è nulla. Se invece la disdetta è stata data prima e il termine di disdetta non è ancora scaduto all’inizio del periodo protetto, il termine è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. Quando la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire in un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e questo giorno non coincide con la scadenza del termine prorogato, la fine del rapporto è protratta sino al giorno fisso immediatamente successivo. Occorre quindi verificare se il tempo di prova è terminato, se si tratta di servizio obbligatorio svizzero o di servizio civile svizzero e se il servizio dura oltre una breve durata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]