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Quante vacanze spettano a un dipendente a tempo parziale in Svizzera?

Il Codice delle obbligazioni prevede almeno quattro settimane di vacanza per ogni anno di lavoro e almeno cinque settimane fino ai 20 anni compiuti. Per un anno incompleto, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) prevede che il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza. Per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti, il minimo è di almeno cinque settimane. Questa regola fissa il minimo legale annuo di vacanza e vale come base da verificare anche quando il rapporto di lavoro non occupa il lavoratore a tempo pieno.[1]

La stessa legge stabilisce inoltre che, per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. In pratica, occorre quindi verificare almeno due elementi: se il lavoratore rientra nella fascia sino ai 20 anni compiuti, e se l’anno di lavoro è completo oppure incompleto. Il contratto o il regolamento aziendale può prevedere condizioni più favorevoli, ma il minimo legale annuo resta quello indicato dal Codice delle obbligazioni (CO).[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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