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Il divieto di disdetta per malattia vale anche se è il dipendente a dare le dimissioni?

No. L’articolo 336c del Codice delle obbligazioni prevede che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro mentre il lavoratore è impedito di lavorare per malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, entro i periodi indicati dalla legge. La norma disciplina la disdetta del datore di lavoro.

Dopo il tempo di prova, il Codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa. La protezione opera per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. La stessa disposizione colloca questa regola tra i periodi in cui è vietata la disdetta data dal datore di lavoro dopo il tempo di prova.[1]

La legge aggiunge che la disdetta data durante uno di questi periodi è nulla. Se invece la disdetta è stata data prima e il termine non è ancora scaduto all’inizio del periodo protetto, il termine di disdetta è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo; se il rapporto termina in un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, la scadenza è protratta sino al giorno fisso immediatamente successivo. Per verificare se la protezione si applica, occorre quindi controllare almeno il momento della disdetta, la fine del tempo di prova, la causa dell’impedimento al lavoro e l’anno di servizio.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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