Quante settimane di vacanza spettano a un apprendista in Svizzera?
Il datore di lavoro deve accordare all’apprendista, fino all’età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio. La stessa norma prevede anche il tempo necessario, senza deduzione di salario, per scuola professionale di base, corsi interaziendali ed esami di fine tirocinio.
Per l’apprendista, il datore di lavoro deve accordare, fino all’età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio. La regola collega quindi il minimo di vacanza sia alla qualità di apprendista sia al limite di età indicato. Per applicarla correttamente, occorre verificare l’età dell’apprendista e l’anno di tirocinio considerato, perché il minimo legale è espresso come vacanza per anno di tirocinio.[1]
Nel rapporto di tirocinio, il datore di lavoro deve inoltre concedere all’apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio. Questa previsione riguarda il tempo necessario alla formazione e agli esami e si aggiunge alla disciplina delle vacanze. Nel tirocinio, la formazione deve svolgersi sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]