Il contratto può prevedere un termine di disdetta più corto o più lungo di quello legale?
Sì, i termini legali di disdetta possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo. Però possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio. Inoltre, se ricorrono le condizioni sul congedo di paternità, il termine può essere prolungato.
Il testo legale prevede termini ordinari di disdetta per la fine di un mese: nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi. Lo stesso testo aggiunge però che questi termini possono essere modificati. Quindi, in linea di principio, il contratto può prevedere un termine più corto o più lungo rispetto a quello legale, ma solo nelle forme indicate dalla disposizione.[1]
La possibilità di ridurre il termine ha un limite espresso: i termini possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio. Da questo risulta che una riduzione sotto un mese non è liberamente ammessa in ogni contratto. Per verificare se una clausola è valida, occorre quindi controllare almeno tre punti nel testo applicabile: se la modifica è stata prevista per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; se la riduzione scende sotto un mese; e se riguarda proprio il primo anno di servizio.[1]
Va anche considerato che il termine di disdetta può essere prolungato in un caso specifico previsto dalla stessa disposizione: se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi. Per questo, prima di applicare un termine contrattuale, conviene verificare se questa regola speciale incide sulla durata concreta del preavviso.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]