Un frontaliere extra UE/AELS deve annunciare un cambiamento di datore di lavoro?
Sì. Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.
L’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) stabilisce un obbligo di notificazione per i frontalieri provenienti da Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’UE/AELS deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro. La regola riguarda quindi il cambiamento d’impiego e indica anche l’autorità destinataria della notificazione: l’autorità competente nel luogo di lavoro.[1]
La OASA prescrive anche il momento della notificazione. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego. Occorre quindi verificare in particolare se sono adempiute le condizioni indicate dalla norma: la qualità di frontaliere, la cittadinanza di uno Stato non membro dell’UE/AELS, lo svolgimento di un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni e il fatto che vi sia un cambiamento d’impiego. Se queste condizioni ricorrono, la notificazione va presentata all’autorità competente nel luogo di lavoro prima dell’assunzione del nuovo impiego.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]