Un dipendente può rinunciare con un accordo a salario o vacanze che gli sono dovuti?
In linea generale no, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti che risultano da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. Questo può riguardare anche pretese di salario o vacanze, se fondate su tali disposizioni.
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. Di conseguenza, un accordo con cui il lavoratore abbandona pretese dovute in base a norme imperative non produce l’effetto di una rinuncia valida nel periodo indicato. Per valutare un caso concreto occorre quindi verificare se il credito invocato, come salario o vacanze, deriva effettivamente da una disposizione imperativa della legge oppure da un contratto collettivo e se la rinuncia è stata pattuita durante il rapporto di lavoro o nel mese successivo alla sua cessazione.[1]
La stessa norma precisa inoltre che ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro si applicano le disposizioni generali sulla prescrizione. Questo significa che, accanto al divieto di rinuncia nel periodo indicato, per i crediti di lavoro resta rilevante anche il regime generale della prescrizione. In pratica è utile controllare separatamente due aspetti: da un lato la natura del credito, cioè se nasce da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo; dall’altro il momento in cui l’accordo di rinuncia è stato concluso, perché la regola menziona espressamente il rapporto di lavoro e il mese successivo alla sua fine.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]