Per quanto tempo il datore di lavoro deve pagare il salario in caso di malattia?
In caso di malattia, il datore di lavoro deve pagare il salario solo per un tempo limitato e solo se il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Se non esiste una disciplina più favorevole o diversa ammessa dalla legge, nel primo anno di servizio il minimo è di almeno tre settimane; in seguito la durata deve essere adeguatamente più lunga secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.
La regola di base prevede il pagamento del salario quando il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia. Questo obbligo non vale in modo illimitato: la legge parla espressamente di pagamento del salario per un tempo limitato. Inoltre, la regola si applica soltanto se il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Nel salario da versare rientra anche una adeguata indennità per perdita del salario in natura. Per capire se il diritto esiste e da quando, occorre quindi verificare almeno tre elementi: l’assenza di colpa, il motivo personale dell’impedimento e la durata o durata pattuita del rapporto di lavoro.[1]
Quanto alla durata, se non è stato convenuto un tempo più lungo e se non esiste una disciplina stabilita da contratto normale o contratto collettivo, nel primo anno di servizio il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane. Dopo il primo anno di servizio, la legge non fissa qui una durata numerica precisa, ma richiede un tempo adeguatamente più lungo, da determinare secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari. È quindi importante controllare se esista un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo applicabile, perché la legge ammette deroghe quando prevedono un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica, nonché l’eventuale esistenza di un accordo scritto, di un contratto normale o di un contratto collettivo applicabile.[1]