Il datore di lavoro può ridurre le vacanze dopo una lunga assenza?
Sì, in determinati casi. Il Codice delle obbligazioni (CO) permette al datore di lavoro di ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza se, in un anno di lavoro, l’impedimento a lavorare supera un mese ed è dovuto a colpa del lavoratore. Per assenze senza colpa dovute a motivi personali come malattia o infortunio, entro un mese non vi è diritto alla riduzione; inoltre il CO esclude la riduzione in vari casi legati a gravidanza e congedi protetti.
Il Codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che, se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro. Occorre quindi verificare almeno tre elementi: che l’assenza cada nel corso di un anno di lavoro, che l’impedimento superi complessivamente un mese e che vi sia colpa del lavoratore. La riduzione prevista dal CO è calcolata per ogni mese completo di assenza dal lavoro.[1]
Per impedimenti causati da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza colpa da parte sua, il CO prevede che il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze se l’impedimento non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro. Il CO prevede inoltre che il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice impedita di lavorare causa gravidanza per due mesi al massimo, né in caso di congedo di maternità, congedo di paternità, congedo di assistenza o congedo di adozione. Il CO ammette una deroga mediante contratto normale o collettivo di lavoro, a condizione che l’ordinamento costituisca, nell’insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]