Si può licenziare un dipendente malato durante il periodo di prova?
Sì. L’articolo 336c del Codice delle obbligazioni prevede la protezione contro la disdetta in caso di malattia «dopo il tempo di prova». Dopo il tempo di prova, se il lavoratore è impedito di lavorare per malattia non imputabile a sua colpa, il datore di lavoro non può disdire per i periodi indicati dalla legge.
Il Codice delle obbligazioni stabilisce che, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia non imputabile a sua colpa. La durata della protezione è di 30 giorni nel primo anno di servizio, di 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e di 180 giorni dal sesto anno di servizio. La regola vale quindi espressamente dopo il tempo di prova e collega la protezione alla malattia non imputabile a colpa del lavoratore e all’anno di servizio in corso.[1]
La stessa norma prevede anche gli effetti della disdetta durante un periodo protetto: la disdetta data durante uno dei periodi stabiliti è nulla. Se invece la disdetta è data prima e il termine di disdetta non è ancora scaduto all’inizio del periodo protetto, il termine è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. Se per la cessazione del rapporto vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e questo non coincide con la scadenza del termine prorogato, il termine è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo. Occorre quindi verificare se il rapporto sia già dopo il tempo di prova, se la malattia non sia imputabile a colpa e quale anno di servizio si applichi.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]