Cosa succede al termine di disdetta se il dipendente si ammala dopo il licenziamento?
Dopo il tempo di prova, se la disdetta è stata data prima e il lavoratore si ammala senza sua colpa durante il termine di disdetta, il termine che non è ancora scaduto si sospende e riprende solo dopo la fine del periodo protetto. La durata della protezione dipende dagli anni di servizio; se la cessazione deve avvenire in un giorno fisso, il termine è protratto fino al giorno fisso immediatamente successivo.
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire mentre il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa. Se però la disdetta è stata data prima dell’inizio di questo impedimento, non diventa nulla: il termine di disdetta che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo protetto è sospeso. Riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di protezione. Occorre quindi verificare almeno tre elementi: che il tempo di prova sia terminato, che la malattia o l’infortunio non siano imputabili a colpa del lavoratore e in quale momento del termine di disdetta sia iniziato l’impedimento al lavoro.[1]
La durata del periodo protetto per malattia o infortunio varia secondo gli anni di servizio: 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e 180 giorni dal sesto anno di servizio. Se il rapporto di lavoro deve cessare in un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e questo giorno non coincide con la nuova scadenza del termine prorogato, la fine del rapporto è protratta sino al giorno fisso immediatamente successivo. In pratica, per stabilire la nuova data di cessazione bisogna controllare gli anni di servizio applicabili, il momento iniziale dell’impedimento e se il contratto prevede una cessazione legata a un giorno fisso.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]