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Una piccola azienda può semplificare la registrazione dell’orario di lavoro?

Sì, ma solo a condizioni precise. Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori, la registrazione semplificata della durata del lavoro può essere convenuta individualmente e in forma scritta, e riguarda soltanto i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro. Restano inoltre obblighi specifici sul contenuto della convenzione, sul colloquio annuale e sulla possibilità di registrare dati più completi.

La registrazione semplificata non è una facoltà generale per tutte le piccole aziende. La regola vale per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro. In questo caso può essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. Se vi è lavoro notturno e domenicale, devono però essere documentati anche l’inizio e la fine degli impieghi. Occorre quindi verificare prima di tutto se le persone interessate rientrano davvero in questa categoria e se vi sono impieghi notturni o domenicali che fanno scattare una documentazione ulteriore.[1]

Per le aziende che occupano meno di 50 lavoratori, la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo il capoverso 1 può anche essere convenuta individualmente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. In tale convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Inoltre deve essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo. Anche quando esiste una simile convenzione, i lavoratori interessati restano liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e, e il datore di lavoro deve mettere a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.[1]

  • Verificare se l’azienda occupa meno di 50 lavoratori.
  • Verificare se i lavoratori interessati sono liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro.
  • Concludere una convenzione individuale in forma scritta.
  • Menzionare nella convenzione le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti.
  • Svolgere e documentare annualmente un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo.
  • Prevedere la documentazione dell’inizio e della fine degli impieghi in caso di lavoro notturno e domenicale.
  • Mettere a disposizione uno strumento adeguato se i lavoratori vogliono registrare anche i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e.

[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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