Il datore di lavoro deve registrare l’orario di lavoro dei dipendenti?
Sì. Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all’esecuzione della legge, in particolare la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario, nonché la loro posizione sull’arco della giornata.
L’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) prevede che gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all’esecuzione della legge. Tra questi rientrano in particolare i dati personali del lavoratore, il tipo di attività svolta, le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro e, soprattutto, la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto. Devono inoltre figurare il lavoro compensativo, il lavoro straordinario e la loro posizione sull’arco della giornata. La registrazione riguarda anche i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica, nonché il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora.[1]
La stessa disposizione richiede inoltre che siano documentate, quando ricorrono, le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica, le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo, i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge, nonché i risultati delle inchieste mediche quanto all’idoneità o all’inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità. In caso di maternità devono essere registrati anche la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi e le misure aziendali adottate di conseguenza. Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. Gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultarli se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]