Quando un’azienda estera deve notificare i lavoratori distaccati in Svizzera?
Secondo il testo citato, la notifica va fatta prima dell’inizio dell’impiego. Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica. Il datore di lavoro deve inviare per scritto, nella lingua ufficiale del luogo d’impiego, le indicazioni necessarie ai controlli e allegare una dichiarazione di impegno a rispettare le condizioni richiamate dalla legge.
Per i lavoratori distaccati in Svizzera, il momento rilevante è indicato in modo espresso: la notifica deve avvenire prima dell’inizio dell’impiego. La comunicazione va presentata all’autorità designata dal Cantone, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d’impiego. Il testo citato precisa anche quali informazioni devono essere trasmesse per consentire i controlli, in particolare l’identità e il salario delle persone distaccate in Svizzera, l’attività svolta in Svizzera e il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.[1]
Oltre alla notifica, il datore di lavoro deve allegare una dichiarazione con cui attesta di avere preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e di impegnarsi a rispettarle. Quanto ai tempi, il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell’impiego. Il medesimo articolo aggiunge però che il Consiglio federale definisce i casi in cui è possibile prescindere dalla notifica e quelli in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l’inizio del lavoro. Per questo, se si vuole verificare se esista un’esenzione o una deroga applicabile, occorre controllare la disciplina di esecuzione vigente invece di presumere che la regola generale valga sempre senza eccezioni.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]