Qual è il termine di disdetta durante il periodo di prova?
Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. In base al testo citato, il primo mese di lavoro è considerato tempo di prova, salvo deroghe ammesse nelle forme indicate dalla legge.
Il testo citato prevede che, durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro possa essere disdetto in ogni momento con preavviso di sette giorni. Lo stesso testo precisa anche che è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Quindi, come regola di base, nel periodo iniziale del rapporto vale un termine di disdetta di sette giorni, senza dover attendere una particolare scadenza del mese o un altro termine ordinario.[1]
La stessa disposizione ammette deroghe, ma solo nei modi espressamente indicati: per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo. Aggiunge però un limite preciso: il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi. Inoltre, se il tempo di prova viene effettivamente ridotto a causa di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, esso è prolungato di un periodo equivalente. Per verificare correttamente il termine applicabile nel caso concreto, occorre quindi controllare se esiste una deroga valida e se il tempo di prova sia stato eventualmente prolungato secondo queste condizioni.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]