Cosa deve contenere un certificato di lavoro in Svizzera?
In base all’art. 330a, il lavoratore può chiedere in ogni momento un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e che si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore. Se il lavoratore lo chiede esplicitamente, l’attestato deve però limitarsi alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.
Secondo l’art. 330a, il contenuto ordinario dell’attestato comprende quattro elementi: la natura del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, una valutazione delle prestazioni e un apprezzamento della condotta del lavoratore. La norma precisa anche che il lavoratore può chiedere questo attestato ognora, quindi non solo alla fine del rapporto. Quando si verifica il contenuto del certificato, occorre quindi controllare che questi aspetti siano effettivamente trattati se viene richiesto un attestato completo.[1]
La stessa disposizione prevede una forma più limitata dell’attestato. A richiesta esplicita del lavoratore, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro. In questo caso non devono figurare né un giudizio sulle prestazioni né un apprezzamento della condotta. È quindi importante verificare se è stata formulata una richiesta esplicita in tal senso: senza tale richiesta, la norma descrive un attestato che si pronuncia anche su prestazioni e condotta; con tale richiesta, il contenuto deve essere ristretto ai soli elementi indicati dalla legge.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]