Quale indennità rischia di pagare il datore di lavoro per un licenziamento abusivo?
In caso di disdetta abusiva, la parte che recede deve all’altra un’indennità fissata dal giudice secondo tutte le circostanze. In via generale, il tetto massimo è l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore; se l’abusività dipende da un licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 2 lett. c, il massimo è l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore. Restano salvi eventuali diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
La regola di base è che la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità. Questo significa che, se il datore di lavoro procede a un licenziamento abusivo, può essere condannato a pagare tale indennità. L’importo non è automatico in una misura fissa: è stabilito dal giudice, che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. Il limite massimo ordinario è però espresso chiaramente: l’indennità non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.[1]
Esiste una regola particolare quando la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c). In questa situazione, il limite massimo dell’indennità è più basso e non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore. Inoltre, la norma precisa che restano salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici: quindi l’indennità prevista per la disdetta abusiva non esclude, di per sé, che possano entrare in gioco altre pretese fondate su basi giuridiche diverse. Prima di agire, occorre quindi verificare sia il motivo dell’abusività sia se il caso rientri nella disciplina speciale del licenziamento collettivo.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]