In Svizzera il contratto di lavoro deve essere per forza stipulato per iscritto?
In generale no. Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede una forma speciale per essere valido. Il testo legale precisa anche che può considerarsi concluso quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l’esecuzione di un lavoro che, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario.
La regola generale è che il contratto individuale di lavoro, per la sua validità, non deve per forza essere stipulato per iscritto. Il testo legale dice infatti: «Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale». Questo significa che la forma scritta non è, di principio, una condizione necessaria di validità. Occorre però verificare se, nel caso concreto, esista una «disposizione contraria della legge», perché il testo stesso apre espressamente questa riserva e non permette di escludere altre ipotesi senza controllare la norma applicabile completa e attualmente in vigore.[1]
Il medesimo articolo aggiunge che il contratto è considerato concluso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario. In altre parole, il rapporto può nascere anche dal comportamento delle parti, non solo da un documento scritto. Inoltre, se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, entrambe le parti devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando una delle due mette fine al rapporto per invalidità del contratto. Anche per questo conviene controllare con attenzione il testo applicabile alla situazione concreta.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni eventuale modifica successiva.[1]