Un dipendente straniero con permesso B o L può cambiare datore di lavoro liberamente?
Non allo stesso modo. Per il permesso B, il titolare «non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego». Per il permesso L, invece, il cambiamento d’impiego «può essere autorizzato» solo se sussistono «motivi gravi» e sono adempiute le condizioni richiamate dalla legge.
La norma distingue chiaramente tra permesso di soggiorno di breve durata e permesso di dimora. Per il permesso L, il titolare ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ma il cambiamento d’impiego non è libero: «può essere autorizzato» se sussistono «motivi gravi» e sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 22 e 23. In altre parole, dal testo citato non risulta un diritto generale a cambiare datore di lavoro senza passaggi ulteriori; risulta invece una possibilità soggetta a condizioni legali precise.[1]
Per il permesso B, la regola è più ampia. Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera e «non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego». Quindi, rispetto alla domanda, il cambio di datore di lavoro è libero per il permesso B nel senso che il testo legale esclude l’obbligo di un’autorizzazione per il cambiamento d’impiego. Conviene però verificare con attenzione che si tratti proprio di un permesso di dimora e che la situazione concreta rientri nella fattispecie descritta dalla disposizione citata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre controllare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]