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Un apprendista minorenne può lavorare di domenica o la sera?

In linea generale no per la domenica: il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Per la sera, invece, il testo distingue per età: i giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, quelli di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Restano possibili deroghe previste per ordinanza, in particolare nell’interesse della formazione professionale e nei casi richiamati dal testo.

Il punto di partenza è il divieto generale: il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Questo significa che, per un apprendista minorenne, il lavoro domenicale non è ammesso come regola ordinaria. Lo stesso capoverso precisa però che deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell’interesse della formazione professionale e per l’occupazione di giovani ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2. Se si vuole capire se un caso concreto rientra in un’eccezione, occorre quindi verificare la disposizione derogatoria effettivamente applicabile, senza presumere che l’apprendistato basti da solo a permettere il lavoro di domenica o notturno.[1]

Per il lavoro serale, il testo non usa una regola unica per tutti i minorenni, ma fissa limiti diversi secondo l’età. Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. Inoltre, i giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall’uso locale, né in alcun caso nove ore. L’eventuale lavoro straordinario e i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.[1]

C’è anche una protezione aggiuntiva per i più giovani: i giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario. Per verificare se il lavoro serale o domenicale sia davvero ammesso in una situazione concreta, conviene controllare anzitutto l’età esatta, poi l’orario previsto, e infine se esista una deroga prevista per ordinanza che copra proprio quel tipo di attività e quelle condizioni. Se la situazione sembra basarsi su un’eccezione, è prudente leggere integralmente la disposizione applicabile invece di dedurla in modo estensivo dal solo fatto che si tratta di formazione professionale.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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